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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'undicesimo comma dell'articolo 51 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' sostituito dal seguente:
"Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono
comma del presente articolo, si applica, altresi', al personale
direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non
docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera
immediatamente inferiore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - BODRATO -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA