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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con
modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito
dall'articolo unico della legge di conversione, e' sostituito dal
seguente:
"Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora
abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli
ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive
integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino
una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti
speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale
non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per
finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a
cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio
approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria
e' aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il
deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione
generale sulla situazione economica del Paese".