Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678,
concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali,
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, sostituire le parole: "entro trenta giorni",
con le seguenti: "entro sessanta giorni";
al primo comma, dopo le parole: "in servizio alla data del 30
aprile 1981", sono aggiunte le seguenti:
", ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche gia'
approvate,";
al primo comma, le parole: "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Dalla stessa
data";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze
di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti
di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche
di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti
limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture
ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanita' deve
esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma
nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si
intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura
dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma";
al quinto comma, le parole: "L'ampliamento delle piante
organiche e la copertura dei relativi posti", sono sostituite dalle
seguenti: "L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale
copertura dei relativi posti";
al sesto comma, le parole: "dalla giunta regionale", sono
sostituite dalle seguenti: "dal consiglio regionale";
il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate
terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' per
quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la
copertura dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante
organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dal
consiglio regionali con proprie deliberazioni.
I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761. I consigli regionali possono, altresi', autorizzare consulenze
professionali";
l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il
decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante
organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti,
possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e
successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i
quali, a tale data, siano gia' iniziate le prove d'esame";
all'undicesimo comma, dopo le parole: "su richiesta della
regione", sono aggiunte le seguenti: "o della provincia autonoma";
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le
assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate
con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a
quella di destinazione in base ai processi di mobilita' di cui
all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta
giorni successivi alla data anzidetta.
A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti
nell'ambito dei predetti processi di mobilita' per un numero di posti
da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il
tre per cento di ogni qualifica.
Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la
cessazione dal servizio dei singoli interessati.
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano
sanitario nazionale, il personale dipendente gia' inquadrato nei
ruoli unici regionali puo' essere trasferito dalla regione di
appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe
le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata,
tramite l'unita' sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le
regioni.
L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 1980, n.
285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980,
n. 441, e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e' uniformemente stabilito in quello
dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma
dell'articolo 47 della stessa legge".
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento
economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo
10-bis del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di
miglior favore determinato ai sensi di legge dagli enti le cui
funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali.
I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati
delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della
chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del
novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione
provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di
appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarita' di tale
ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica
delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria
appartiene".
All'articolo 3:
al terzo capoverso, dopo le parole: "la richiesta di accesso",
sono aggiunte le seguenti: "alle prestazioni stesse";
al quarto capoverso, la parola: "pubbliche", e' sostituita dalle
seguenti: "di cui al sesto comma".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - A partire dal 1 gennaio 1982 per i lavoratori
dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'articolo 4
della legge 11 gennaio 1943, n. 138, ne' tenuti all'iscrizione ad
altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali
di malattia e di maternita' sono dovuti nella misura prevista per i
lavoratori gia' assicurati presso l'INAM medesimo.
Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma,
esclusi quelli gia' comunque assicurati in regime facoltativo o
convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro
le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun
anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di
L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in
quattro rate bimestrali decorrenti dal 1 marzo 1982.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del
presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei
lavoratori.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33".
L'articolo 6 e' soppresso.