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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa
anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato
nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi
caratteri sessuali.