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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo
comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della
identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della
stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e
della settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie
dei registri immobiliari sono determinate rispettivamente, in 747 e
in 122 unita' con i profili professionali indicati nella tabella
allegata alla presente legge.
Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata
in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di
cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi
indetti a norma delle vigenti disposizioni.
Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata
in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di
cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali
riservati agli impiegati della stessa amministrazione appartenenti
alla qualifica immediatamente inferiore purche' in possesso del
diploma di laurea.
I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma
saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti
disposizioni.
Il Ministero delle finanze e' autorizzato, in deroga alle norme
vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la
copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo
nonche' concorsi speciali di idoneita' su base regionale per
l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.
Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno
attribuiti i profili professionali identificati dalla commissione
prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il personale in servizio presso le conservatorie dei registri
immobiliari e' tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri
compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli uffici,
secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze.
Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali
di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della
carriera di concetto delle conservatorie dei registri immobiliari,
purche' in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano
esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche
discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al
penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.