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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per
cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8,
primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
nonche' alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le
cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di
fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data
della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da
imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per
le cessioni che comportano il trasferimento della proprieta' di
immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano
a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non
acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero
cooperative aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la
costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di
abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi
soggetto il trasferimento della proprieta' di immobili destinati ad
uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a
condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui
costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento
di quella totale dei piani fuori terra.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti
all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della
proprieta' di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma
precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti
da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o
di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora
venga trasferita la proprieta' di immobili destinati ad abitazione,
nonche' nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento
della proprieta' di immobili destinati ad uso diverso da quello di
abitazione sempreche' gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati
di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per
cento di quella totale dei piani fuori terra.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione
dopo tale data.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi
intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici
ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre
condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione,
che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto
delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo
comma del presente articolo e nell'articolo 2, receda dal contratto
stesso, al locatario e' concesso in locazione prioritariamente, da
parte dei soggetti gia' proprietari dell'alloggio ceduto, un altro
alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma
dell'articolo 2, nello stesso comune dove e' sito l'immobile oggetto
del contratto per il quale e' stato esercitato il diritto di recesso
o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi
vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del
decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente
ufficio del registro presso cui e' stato registrato l'atto di
trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei
confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalita' pari
alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore
aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia
stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per
cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e
catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte
siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresi' gli
interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e
successive modificazioni.
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e
secondo si applicano altresi' ai trasferimenti di fabbricati o
porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti
di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31
dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore
dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o
porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di
residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attivita'
prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito
delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di
dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria
nonche' una soprattassa nella misura del trenta per cento delle
imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
secondo comma del presente articolo.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i
trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai
commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e
reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo
comma del successivo articolo 2.