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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Composizione)
Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di
Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
tabella A allegata alla presente legge.
Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con
funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.
Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui
uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione
giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e
da almeno dodici consiglieri.
Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni
sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro
consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato
pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro
consiglieri.