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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del
commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, le parole: "al commissario dal prestito" sono
sostituite dalle seguenti: "al commissario per le zone terremotate
dal prestito";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31
dicembre 1982 anche al personale che gia' presta la propria opera
presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o
provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa
vigente, dal commissario per le zone terremotate";
al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti
commissariali che restano in vigore e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali e'
pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino
ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione
Campania";
il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria
gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo
1983. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le
iniziative avviate di cui al primo comma".
All'articolo 2:
al primo comma, le parole: "al commissario per le zone
terremotate" sono sostituite dalle seguenti:
"tramite il commissario per le zone terremotate, o che
pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con destinazione alle zone terremotate";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o,
comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio
comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese
per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono
a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi
dipendono";
al quarto comma, dopo la parola: "procede" sono aggiunte le
seguenti: ", entro il 30 giugno 1982,";
il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della
richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi
in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle
indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel
territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza
demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita'
naturali.
Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a
comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile,
entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non
piu' necessari alle finalita' per le quali i beni stessi furono ad
essi assegnati";
al sesto comma, le parole: "In ordine a quanto precede" sono
sostituite dalle seguenti: "In ordine a quanto previsto dal
precedente comma", le parole:
"i limiti di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "i limiti
di competenza nella spesa" e sono aggiunte, in fine, le parole: "I
contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo
controllo successivo della Corte dei conti".
All'articolo 3:
il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle
somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e
conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad
enti ed istituzioni sulle disponibilita' del fondo, nonche' gli
interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende
di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di
aiuti a favore delle popolazioni terremotate.
L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che
venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo
responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni
statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva
destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme
provenienti da depositi e conti correnti";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o
inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23
novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche'
alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso
venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione,
l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate
al sesto comma dell'articolo 3, gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda
di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al
settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento
utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare
sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente,
dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in
sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica
amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti
dal commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31
ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme
in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano
le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso,
ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare
esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi
sismici".
All'articolo 5:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente
danneggiati delle regioni Campania e Basilicata e' autorizzato il
collocamento in aspettativa:
1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di
un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla
maggioranza nonche' di un consigliere della minoranza designato dal
gruppo piu' consistente della stessa;
2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o
di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla
maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo
piu' consistente della stessa;
3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza
e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati
dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati
dal gruppo piu' consistente delle stesse;
4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori
o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri
delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse";
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il collocamento in aspettativa e' autorizzato, altresi', in
favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun
consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal
terremoto, eletto a norma di legge";
il secondo comma e' soppresso;
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunita' montane comprendenti
i comuni disastrati la collocazione in aspettativa e' autorizzata a
favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o
consigliere designato dalla maggioranza, nonche' di un consigliere
della Minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa";
il quarto comma e' soppresso;
al quinto comma, le parole: "Agli amministratori collocati in
aspettativa" sono sostituite dalle seguenti:
"Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti
commi";
al sesto comma, le parole: "di cui al primo comma" sono
sostituite dalla seguente: "disastrati" e sono aggiunte, in fine, le
parole: "Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennita' e' concessa
con decorrenza dal 1 luglio 1981";
al settimo comma, le parole: "gli amministratori incaricati"
sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci o i loro delegati";
dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi
precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non
siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre
1983, oltre alle indennita' previste dalla legge, una indennita'
speciale di L. 600.000 mensili.
Ai soli fini della determinazione delle indennita' di carica
previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono
equiparati agli assessori.
Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di
cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il
rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli
amministratori o i consiglieri per i quali e' stato autorizzato il
collocamento in aspettativa.
Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri
collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici,
e' a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche
ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono";
il nono comma e' sostituito dal seguente:
"Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le
aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono,
entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti
esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle
regioni Basilicata e Campania, nonche', entro il 30 giugno 1982, allo
adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi
organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo
delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su
domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in
virtu' dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non
accolte";
all'undicesimo comma, sono soppresse le parole:
"e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino,
Napoli, Potenza e Salerno";
al dodicesimo comma, dopo le parole: "segretari comunali" sono
aggiunte le seguenti: "attualmente in servizio presso comuni non
appartenenti alle regioni Basilicata e Campania".
All'articolo 6, al primo comma, le parole: "terzo comma, della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto comma, della legge 14 maggio 1981,
n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto", e sono
aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato del
coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9, approva entro
il 30 maggio 1982 e il 30 maggio 1983 il piano di riparto tra le
regioni, di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
dei fondi rispettivamente destinati per gli anni 1982 e 1983. Detti
piani devono essere riferiti agli interventi di riattazione,
riparazione, ricostruzione di edilizia privata, sulla base delle
effettive esigenze di intervento formulate dai comuni e dalle
regioni, che devono specificare quali e quanti siano gli interventi
gia' dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e
il cui inizio dei lavori sia esclusivamente subordinato alla
erogazione dei contributi pubblici, dando priorita' agli interventi
di ricostruzione e riparazione previsti dagli articoli 9 e 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di
riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il
primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve
avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle
regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre
precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo
relative ad interventi gia' dotati dei requisiti di cui al comma
precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante
dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.
Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma
dell'articolo 9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme
erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre
successivo.
Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive
esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per
il 1982, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare
anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza
per l'esercizio 1982 a valere sui fondi derivanti dalla raccolta
postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede
di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio
relativo all'esercizio 1983.
I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e
10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per
cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e
integrazioni.
Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree
classificate con indice di sismicita' da S = 9 a S = 12, del 15 per
cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di
strutture edilizie sismoresistenti.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.
I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo
e a lire 45 milioni".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad
autorizzare, con priorita' per le unita' abitative destinate alla
sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri
precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) del
primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle
commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario
per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla
data del 15 settembre 1981.
Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono
autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale
responsabilita' che non comportino comunque alcun incremento del
contributo.
Il contributo e' erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del
25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei
lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo
15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei
lavori, della dichiarazione di agibilita' dell'immobile.
I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non
diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al
primo comma, decadono dal beneficio.
Le somme eventualmente gia' riscosse, in base al terzo comma,
sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia
stata completata la riparazione.
Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e' sostituito dal seguente:
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le
somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di
assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di
pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi
dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio
1981, n. 80, e' prorogato al 31 luglio 1982.
Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10
della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del
contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di
riparazione relative alle domande per il contributo di cui al
medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono
essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del
contributo ai sensi del presente articolo.
Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il
coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di
alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le norme devono prevedere la possibilita' di coordinamento o
unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da
assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di
alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano
rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purche' non si tratti di
alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o
quello ottenuto in assegnazione provvisoria".
All'articolo 8, le parole: "dal comune di Napoli" sono sostituite
dalle seguenti: "dai comuni terremotati della Basilicata e della
Campania".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per
l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a
coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali,
degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi
anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i
soggetti utilizzabili per le finalita' di cui alla citata legge 14
maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli
interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, provvede, con le modalita' di cui al titolo VIII della
legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni,
direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure
previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre
disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti
degli appositi stanziamenti.
Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di
cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo
di cui all'articolo 21 della medesima legge puo' essere concesso fino
ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono
essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli
interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si
provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere
sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo
comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo
15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi
anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed
infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui
all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' costituire uno
speciale ufficio determinandone, con proprio decreto,
l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la
individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per
quanto possibile, il personale gia' alle dipendenze della Cassa per
il Mezzogiorno e degli enti collegati.
Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attivita' di cui ai
precedenti commi per una valutazione sui risultati".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la
legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e
comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati
sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e
28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta
fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati
presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilita' per
l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone
sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo,
sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul
collaudatore.
La responsabilita' di cui al comma precedente e' estesa anche ai
tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui
agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti
urbanistici puo' avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza
dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10".
All'articolo 12, dopo le parole: "per l'installazione di
prefabbricati" sono aggiunte le seguenti: "e per la costruzione di
edifici".
All'articolo 13, le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 possono prorogare" sono
sostituite dalle seguenti: "con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono prorogare, o sostituire,".
Dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis. - Le norme di cui al terzo comma dell'articolo 25-bis
del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, si applicano
anche ai comuni gravemente danneggiati di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1981".
All'articolo 14, dopo le parole: "Il CIPE deve dare priorita'" sono
aggiunte le seguenti: "di intesa con le regioni interessate," e sono
aggiunte, in fine, le parole:
", riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria".
All'articolo 15, al primo comma, le parole: "ed uffici
socio-sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "e centri
socio-sanitari".
All'articolo 17:
le parole: "delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981
e del 22 maggio 1981" sono sostituite dalle seguenti: "terremotati
delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri".
All'articolo 18:
al primo comma, dopo la parola: "determina" sono aggiunte le
seguenti: ", sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi
professionali interessati,";
il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:
"Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le parcelle
di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate dal
competente ordine o collegio professionale. Nel caso di incarichi
conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il
provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo
dell'opera".
All'articolo 21 sono aggiunti i seguenti commi:
"La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge
14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente
decreto, e' estesa alle opere di completamento delle strutture
edilizie dell'Universita' statale di Napoli.
Il CIPE e' altresi' autorizzato ad assegnare all'Universita' degli
studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il
programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma e'
utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la
regione Campania, per le finalita' di cui al titolo VI, capo II,
della legge 14 maggio 1981, n. 219.
E' istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, presso l'Universita' degli studi di Salerno, il
laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.
Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un piu'
puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da
impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori
colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui
all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori
operanti in Basilicata e Campania, con priorita' alle domande
presentate anteriormente al 31 dicembre 1981".
L'articolo 22 e' soppresso.
L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo
comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Il contributo
di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai
proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto
del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita'
immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello
in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione".
All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo
comma, le parole: "entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1982".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel
secondo comma, le parole: "nel termine perentorio del 30 giugno 1982"
sono sostituite dalle seguenti: "nel termine del 30 giugno 1983".
All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e'
aggiunto in fine il seguente comma:
"Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unita'
immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10
(uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo),
possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o
ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilita'
complessiva dell'edificio".
All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo,
terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura
di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto,
il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal
comma precedente.
I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con
convenzione approvata dal Ministro del tesoro".
All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera
11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di
Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81".
All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato
dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la
rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di
enti pubblici".
Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n.
219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981,
n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n.
456, e' aggiunto il seguente:
"Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento
delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal
CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai
sensi del titolo III della presente legge".
All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo
modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n.
333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456
nel terzo comma le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 1982".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente:
"Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese
necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle
opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora,
per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di
convenienza economica, si renda necessario il trasferimento
dell'impresa".
All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo
comma, le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1982".
All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo
comma, le parole: "30 giugno 1982" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1983".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi
settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:
"Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico,
artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra
l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le
competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio
parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non
oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine
il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.
I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o
che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna
maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con
l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato
o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che
comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con
le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per
l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta
giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i
piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato
attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici
giorni all'albo comunale".
All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo
comma e' soppresso ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per
decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente
legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza
bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta
del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione,
secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini
decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza".
L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal
seguente:
"Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente
danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con
decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,
n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle
lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli
immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui
ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia
ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente
articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati
in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei
piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici
distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme
vigenti:
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente
danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3".
All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto
comma e' aggiunto il seguente:
"La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non
si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici".
All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo
comma, dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono
aggiunte le seguenti: "anche relative al recupero di fabbisogni
arretrati".
All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo
comma e' aggiunto il seguente:
"Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della
Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di
personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli
stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma"".
Dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 23-bis. - Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a
seguito del terremoto del 23 novembre 1980, e' sospeso fino al 31
dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in
giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti,
prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.
Art. 23-ter. - In attuazione dell'articolo 68 della legge 14 maggio
1981, n. 219, i giovani interessati alla chiamata alle armi negli
anni 1981 e 1982, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto,
sono dispensati dal compiere il servizio di leva, anche con
riferimento al servizio civile sostitutivo.
Ai giovani gia' incorporati nell'anzidetto servizio civile
sostitutivo e' data facolta' di presentare istanza di congedo
illimitato, ovvero di continuare a prestare servizio nell'ambito
della protezione civile e della ricostruzione, secondo le modalita'
gia' definite da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei
lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, in applicazione
dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 23-quater. - Dopo l'articolo 83 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e' aggiunto il seguente:
Art. 83-bis - (Alloggi disponibili). - Le unita' immobiliari che si
rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui
al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come
delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a
piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto
1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e
preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a),
dell'articolo 28 della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza
delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto,
entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di
urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a
restituire le unita' immobiliari interessate alla libera
disponibilita' dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione
nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari inoccupate
destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o
ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla
comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo'
essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita,
locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di
linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono
dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per
finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario
di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in
locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e'
interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 23-quinquies. - Nelle comunita' montane indicate dall'articolo
60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n.
590.
Art. 23-sexies. - Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i
provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione
dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili
per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro
due mesi dalla loro pronuncia non e' eseguita la notificazione della
sentenza decisoria nel merito".
All'articolo 24, dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le
seguenti: "o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo" e
sono aggiunte, in fine, le parole: "Il trasferimento del personale
della scuola e' effettuato anche in soprannumero. Sono altresi'
definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli
amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano
ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello
Stato, di enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
All'articolo 25, al secondo comma, le parole: "per la gestione
stralcio prevista dal" sono sostituite dalle seguenti: ", per una
somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione
stralcio prevista dall'articolo 1 del".
Dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 25-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, per la durata di tre anni
dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai
canoni ed ai proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni,
autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti per la
utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei
comuni terremotati della Campania e della Basilicata.
I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per
la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere
determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli
corrisposti per l'anno 1981.
Art. 25-ter. - Negli interventi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia
demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprieta'
della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e di
privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze
dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma del 23
novembre 1980 e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda
ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.
Art. 25-quater. - L'esonero contributivo previsto dall'articolo 10
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i lavoratori
autonomi artigiani ed esercenti attivita' commerciali, residenti nei
comuni disastrati individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, si riferisce ai versamenti
compresi nel periodo dal 23 novembre 1980 al 25 settembre 1981.
L'esonero di cui al comma precedente si riferisce anche agli
artigiani od agli esercenti attivita' commerciali residenti nei
comuni di Avellino e Potenza nonche' agli artigiani ed esercenti
attivita' commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o
danneggiati, individuati negli appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subito gravi danni per
effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
Art. 25-quinquies. - La proroga di cui all'ultimo comma
dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica in
tutti i comuni della Basilicata e della Campania, indipendentemente
dal numero degli abitanti.
Art. 25-sexies. - L'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui
all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di
lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti
pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la
prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del
credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle
imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio
1981".
Art. 25-septies. - Le disposizioni del presente decreto, escluse
quelle del primo comma dell'articolo 5, si applicano anche ai comuni
della regione Puglia indicati nell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981".