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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:
accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda
convenzione, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di
cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli
Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee da una
parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;
accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di
tale Comunita' e lo Zimbabwe;
B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:
accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il
20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli
aiuti della Comunita'.