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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Affitto a coltivatore diretto)
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi
quelli in corso e quelli in regime di proroga, e' regolata dalle
norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati,
hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla
presente legge.