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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare con il
governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a
disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di
speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca
d'Italia.
La composizione e l'entita' massima di detto contingente sono
fissate nella tabella annessa alla presente legge.
I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel
contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei
requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.