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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai
benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n.
42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di
calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e' elevata all'importo dell'indennita' mensile
effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni
familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.
L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma e'
effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennita'
effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e
decorre dal primo giorno del mese successivo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data
di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno
1975, n. 42.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA