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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e
di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal
decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, e' incrementata di
872 unita' riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unita'
riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unita'
riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.