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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1979 ed economica dalla data
del conferimento della nomina in prova, sono inquadrati nel profilo
professionale di manovale della prima categoria, operatore comune,
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
purche' in possesso dei requisiti prescritti al successivo articolo
7:
a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei
passaggi a livello presenziati;
b) gli incaricati utilizzati a termini, dell'articolo 6, punto 3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da
quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di
soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo
nella ex qualifica di guardiano in applicazione della legge 16
febbraio 1974, n. 39;
d) gli incaricati addetti alla vigilanza di punti speciali con
presenziamento o visita (scambi in piena linea, caduta massi e punti
franosi);
e) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera d);
f) gli incaricati addetti all'accudienza locomotive;
g) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3,
del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10947, per
le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera f);
h) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate
abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per
le case cantoniere, non inquadrati a ruolo in applicazione della
legge 16 febbraio 1974, n. 39;
i) gli incaricati ed i coadiutori addetti a servizi diversi da
quelli di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno
potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella ex qualifica di
ausiliario di fermata in applicazione della legge 16 febbraio 1974,
n. 39;
l) i coadiutori familiari degli incaricati di fermata di cui
all'articolo 4, primo comma, del decreto del Ministro dei trasporti
27 luglio 1971, n. 10947;
m) gli incaricati utilizzati esclusivamente nei servizi
ausiliari nelle fermate della linea ferroviaria metropolitana di
Napoli.