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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6
del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge
26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n.
301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, puo' essere
ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi
in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali
sussistano possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi e per i
quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici
mesi.
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma e'
effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali.