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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 116 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
sostituiti dai seguenti:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo
corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera
diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta
per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e'
fissata per ogni anno a partire dal 1 luglio 1983, non oltre i tre
mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione
dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul
lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera
precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al
cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova
retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente
comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del
presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo
di tempo considerato.
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno,
si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la
determinazione della retribuzione media giornaliera".
Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 116 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti
dai seguenti:
"Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per
il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto
comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale
data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in
relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto
stesso.
Per il periodo 1 luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione
della nuova retribuzione media giornaliera terra' conto della
variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento
rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto
interministeriale 3 luglio 1980".