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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni
concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma,
lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esercitate dalle
rispettive province ai sensi della delega contenuta nell'articolo 3,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA