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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma:
"L'Avvocatura dello Stato ha facolta' di conferire - in relazione a
particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del
presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo
svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e
amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici
dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali,
relativi a materie riguardanti enti soppressi".