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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, e' sostituita da quella annessa alla presente
legge.
Le indennita' previste nella tabella indicata al precedente comma
sono applicate, a decorrere dal 1 gennaio 1980, agli operatori
subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma
dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al
personale militare.