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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche di disposizioni del codice civile
L'articolo 2120 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso
dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di
cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione
della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al
comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di
mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto
alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del
4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e'
detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono
altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste di anticipazione".
L'articolo 2121 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2121 - (Computo dell'indennita' di mancato preavviso). -
L'indennita' di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le
provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con
provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni,
l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti
degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio
prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e
dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.".
L'articolo 2776 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili).
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche'
all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti
chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di
quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo
2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752
sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione
sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma
precedente".