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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali, firmati a Belgrado il 2 aprile 1980
ed il 3 aprile 1981:
accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria,
commerciale e in materia di manodopera tra gli Stati membri della
Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee,
da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
dall'altro, con tre protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni
e scambi di note;
accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale
Comunita' e la Comunita' stessa, da un lato, e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro, con allegato, atto
finale, dichiarazioni e scambio di note;
scambio di note recante modifica all'allegato A dell'accordo fra
la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa
di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione
commerciale.