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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui e' stata
pronunciata la nullita' con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti
di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i
provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929,
n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del
culto cattolico per i quali e' stata pronunciata sentenza di
annullamento della trascrizione non debbono essere riportate
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.
L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi
dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di
cui al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini
delle pubblicazioni matrimoniali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA -
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA