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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve
considerarsi valida anche per la determinazione della durata del
servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi
e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno
centottanta giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non
e' terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
E' altresi' valido ai fini di cui al precedente comma il servizio
di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.