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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a
Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.