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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi
degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo
inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla
costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di
navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della
Comunita' economica europea.
Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da
realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o
varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione
dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal
cantiere.
Esso e' pari al:
a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni
del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione
di navi mercantili;
b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del
prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
Il contributo e' elevato al 3,20 per cento per ogni semestre e per
la durata di 12 anni del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di
lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione di
navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate se da carico
liquido o gas liquefatto e a 3.000 tonnellate per le altre.
La concessione del contributo non e' compatibile con altre
agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalita' di cui benefici il
committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e
all'estero.
Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto
congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere
determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e
attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile,
determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruita'
del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro
della marina mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per
cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.