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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello
spettacolo e' stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981,
un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di
contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attivita'
debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.
Nell'assegnazione dei contributi si terra' particolarmente conto
del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della
loro qualita' artistica e spettacolare, del personale artistico e
tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle
rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del
numero di citta' visitate, di eventuali tournees all'estero.
I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione
consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di
cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo
di cui al primo comma puo' essere destinata ad iniziative tese a
finalita' educative e agli impegni connessi alla strutturazione di
aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita'.