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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Piano nazionale
Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione
delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto
conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse,
degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con
proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla
presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed
approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali,
da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla
evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie
massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei
prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi
riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di
sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse
biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali
ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento
attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle
strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione
e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche
indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza
necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla
programmazione.