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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dal 1 marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22
dicembre 1980, n. 885, e' sostituita dalla tabella allegata alla
presente legge.
L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali va fatta con
riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione
dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi
aumenti.
Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto
dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e
successive modificazioni e integrazioni.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto
comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni
straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di
quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla
determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta di conto entrate tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto.