Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n.
38, e' sostituito dal seguente:
"Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di
servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui
agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad
ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita'
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare
per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera, per
il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio".