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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista
alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal
11 gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.
La predetta lettera B), punto 1), e' sostituita dalla seguente:
"B) Benzina:
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da
motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi
di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro
estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San
Marino e della Citta' del Vaticano - aliquota per ettolitro lire
27.000.
I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente
nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e
possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di
frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati
per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili
nell'intero territorio dello Stato.
Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri
200 per anno solare puo' essere acquistato, con le stesse modalita'
di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente
nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni
benzina di cui ai precedenti commi da' diritto al rimborso della
somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due
anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono
essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del
prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno
stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per
l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni".