Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai
Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali;
4) ai consiglieri provinciali;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore ai centomila abitanti.