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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese
fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la
vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento
di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed
operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro
straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il
lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei
particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti
il 1 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.
Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del
Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con
i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da
quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.