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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le aree site nel comune di Guidonia Montecelio, estese
complessivamente metri quadrati 34.390 - distinte nel nuovo catasto
terreni del predetto comune, partita 453/A1, foglio 18, particelle
222, 127, 218, 219, 220, 221, 150, 151, 213, 214, 216, 217, 228, 171,
172, 226, 227, 225, 173, 224, 401, 283, 233, 234, 230, 79, 174,
223/b, 223/2, 231, 232, 152/b, 239, 119/c, 119/d, 240/b, foglio 20,
particella 4/b - descritte nella scheda 1169 della consistenza dei
beni patrimoniali dello Stato ed utilizzate dall'istituto autonomo
per le case popolari (IACP) di Roma, ai sensi del regio decreto-legge
21 ottobre 1937, n. 1803, per la costruzione di fabbricati per
abitazioni, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprieta'
dell'Istituto medesimo.
Per effetto del trasferimento di cui al precedente comma deve
intendersi estinto ogni rapporto di credito e di debito esistente tra
lo Stato e l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
ANDREATTA - LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA