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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione
"sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto" e' da intendersi riferita
soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto
comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto"
e' da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora
passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma
precedente.