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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
concernente: "Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore
delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976,
dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del
centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti
fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n.
614", con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non
soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel
precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del
terzo comma dello stesso articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
"I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano
distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi
sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1 gennaio 1981
sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro
definitiva ricostruzione e agibilita', purche' alla dichiarazione dei
redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data
venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione,
l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto.
Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate";
dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere,
estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma
dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed
a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e
danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che
siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura
superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi
risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove
imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614,
ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, purche' gli investimenti non superino il limite previsto
dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite,
le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese
artigiane e industriali produttrici di beni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA