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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli
adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio
1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12
agosto 1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I
della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco,
per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non
dirigenziale nel numero massimo di venti unita'.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA