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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 2, nel secondo comma, le parole: "; con appositi
allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli
stanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: ". La dimostrazione
della quantificazione delle entrate viene fornita con il certificato
di cui al quarto comma dell'articolo 6".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Per i servizi pubblici a
domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le
comunita' montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli
utenti, anche a carattere non generalizzato.
In attesa di un'organica disciplina della materia, gli enti, con la
deliberazione del bilancio ed in ogni caso non oltre il 31 marzo
1982, procedono alla revisione generale delle tariffe e dei
contributi vigenti ed alla loro istituzione per i servizi erogati a
titolo gratuito o di nuova istituzione.
Per i servizi per i quali viene gia' corrisposta una contribuzione,
i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro complesso,
debbono essere incrementati di una aliquota non inferiore al venti
per cento.
Per i servizi gia' erogati a titolo gratuito e per quelli di nuova
istituzione, i proventi relativi, da prevedere nel bilancio, nel loro
rispettivo complesso, debbono essere non inferiori al venti per cento
delle entrate della categoria prima del titolo terzo - entrate extra
tributarie - del bilancio, escluse quelle derivanti dai servizi di
carattere produttivo.
Per i comuni del Mezzogiorno e per quelli interamente montani con
popolazione al di sotto dei cinquemila abitanti le predette aliquote
percentuali sono ridotte al sedici per cento.
Nel certificato finanziario di cui all'articolo 6 sono evidenziate
notizie sui costi dei servizi e sui relativi proventi.
Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati
all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i
quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di
diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico".
Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - Il
complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1982 dei
comuni, delle province e dei loro consorzi, escluse quelle di cui al
comma seguente, non puo' subire un incremento superiore al sedici per
cento delle spese impegnate nel 1981.
Agli effetti del primo comma non si tiene conto delle spese una
tantum, delle perdite e dei contributi per i servizi di trasporto
pubblico, degli interessi passivi sui mutui, delle spese interamente
finanziate con entrate a destinazione vincolata, ivi comprese quelle
sanitarie, degli ammortamenti e delle spese figurative che vengono
iscritte in bilancio secondo le vigenti disposizioni e di quelle
recate dal presente decreto.
Gli enti locali, la cui spesa corrente pro capite per il 1980 e'
inferiore alla media nazionale determinata ai sensi dell'articolo
11-bis e che presentano il bilancio con un'eccedenza di entrata,
possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori
spese correnti.
Per le spese di personale gli impegni dell'anno 1981 sono
rivalutati dell'importo necessario per rapportare su base annua la
spesa per il nuovo personale assunto nel corso del 1981.
Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in
economia dai comuni, dalle province e dai loro consorzi, concernenti
l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa
trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1982
nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione,
anche oltre i limiti di cui al presente articolo. L'eventuale
maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati
limiti di cui al presente articolo, deve trovare totale compensazione
nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente
servizio, nella parte entrate del bilancio 1982. Tale norma deve
essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano
necessarie in corso di esercizio.
Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per
la gestione degli impianti di depurazione delle acque possono essere
previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di
gestione anche oltre i limiti di cui al presente articolo. Sui
relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per
l'aumento di altri capitoli di spesa.
La quota parte degli stanziamenti, di cui al comma precedente, non
impegnata alla fine dell'esercizio, e' portata in detrazione dei
trasferimenti statali erogati nell'esercizio 1983".
All'articolo 5,
nel primo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "- per la
parte destinata dagli enti a spese di personale e di acquisto di beni
e servizi -" e le parole: "del 14 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del quindici per cento per i comuni terremotati di cui
all'articolo 36-ter, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per
i comuni totalmente montani con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti e per i comuni e le province la cui spesa corrente pro
capite nel 1980, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e'
inferiore alla media nazionale. L'incremento e' del tredici per cento
per gli altri comuni e province";
al secondo comma, sono soppresse le parole: "nonche' l'ammontare
complessivo delle spese di personale e per acquisto di beni e servizi
finanziato col trasferimento perequativo assegnato nel 1981 ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153".
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - Gli enti
locali che non riescono a pareggiare il proprio bilancio con
l'apporto delle entrate previste all'articolo 5 possono iscrivere nel
bilancio di previsione 1982 un contributo integrativo dello Stato non
superiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981, a
condizione che:
a) istituiscano per l'anno 1982 l'addizionale per il consumo
dell'energia elettrica per entrambe le categorie previste
dall'articolo 17, esclusi i comuni terremotati;
b) applichino le disposizioni di cui all'articolo 7.
L'erogazione del contributo integrativo e' disposta a consuntivo,
previo invio al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio
del 30 aprile 1983, di una dichiarazione attestante le nuove e
maggiori entrate accertate o comunque riscosse nel corso del 1982,
nonche' notizie sulle entrate in generale, firmate dal legale
rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che
sara' approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani e l'Unione delle province d'Italia.
Qualora gli enti locali non siano in grado di finanziare gli oneri
di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 28
febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 1981, n. 153, con le quote dell'avanzo di
amministrazione rimaste nella loro disponibilita' ai sensi del
secondo comma dell'articolo 7 del presente decreto, possono chiedere,
per la quota non coperta, una ulteriore integrazione statale.
Gli enti di cui al comma precedente non possono deliberare
l'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, da quelli gestiti dalla direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall'Istituto di
credito sportivo senza la preventiva autorizzazione del Ministero del
tesoro".
All'articolo 6,
nel primo comma, le parole: "trasferimenti di cui al precedente
articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "contributi di cui
all'articolo 5";
nel quarto comma, le parole: "31 gennaio 1982" sono sostituite
dalle seguenti: "10 marzo 1982";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il certificato e' allegato al bilancio e trasmesso con questo al
competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce
al certificato stesso il favorevole esito del controllo effettuato
sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e
comunque non oltre il 31 maggio, con le modalita' stabilite nel
decreto ministeriale di cui al comma precedente, ai Ministeri
dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un
esemplare all'ente".
Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. - E' confermata per l'anno 1982 l'autorizzazione a
concedere le assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo
10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980,
determinata ai sensi dell'articolo 11-bis e' inferiore alla media
nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui
all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento
dell'avanzo d'amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo
deliberato, per l'intero ammontare o per la quota non utilizzata
nell'esercizio 1981, per l'ulteriore espansione delle spese correnti
oltre i limiti fissati nell'articolo 4-bis. Gli enti con spesa
corrente pro capite superiore alla media nazionale possono utilizzare
l'avanzo esclusivamente per il finanziamento di investimenti, di
residui passivi perenti reclamati dai creditori e di eventuali
passivita' relative ad esercizi pregressi.
I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di
cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare l'avanzo di cui al comma
precedente, al netto dell'ammontare dei residui dichiarati perenti,
esclusivamente per il finanziamento di eventuali passivita' relative
ad esercizi pregressi e per il finanziamento di spese correnti nei
limiti di cui all'articolo 4-bis, per l'ottantacinque per cento se la
loro spesa corrente pro capite e' superiore alla media nazionale
ovvero per il sessantacinque per cento se la spesa corrente pro
capite e' inferiore a detta media.
La quota parte dei residui dichiarati perenti non pagata nel corso
del 1982 e' portata in detrazione del contributo integrativo dello
Stato.
Gli enti locali di cui al secondo comma debbono destinare il
settanta per cento delle entrate una tantum, al netto di quelle
dovute per legge o a seguito di sentenza, a copertura delle spese
correnti, entro i limiti fissati dall'articolo 4-bis".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"I comuni e le province la cui spesa corrente pro capite nel 1980,
determinata ai sensi dell'articolo 11-bis, e' inferiore alla media
nazionale e che non chiedono il contributo integrativo di cui
all'articolo 5-bis possono utilizzare il cinquanta per cento delle
nuove o maggiori entrate accertate nell'esercizio per l'ulteriore
espansione delle spese correnti oltre i limiti fissati nell'articolo
4-bis. Gli enti con spesa corrente pro capite superiore alla media
nazionale che non chiedono il contributo integrativo debbono
utilizzare le nuove o maggiori entrate esclusivamente per il
finanziamento di investimenti.
I comuni e le province che chiedono il contributo integrativo di
cui all'articolo 5-bis debbono utilizzare le nuove o maggiori entrate
per il sessanta per cento a riduzione del contributo stesso.
L'ulteriore quaranta per cento deve essere destinato esclusivamente
ad investimenti o a spese una tantum relative ad interventi sul
patrimonio immobiliare".
All'articolo 9,
nel primo comma, le parole: "i comuni e le province" sono
sostituite dalle seguenti: "le province nonche' i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti"; e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e
province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
dell'interno, puo' elevare il predetto limite".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non
possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la
cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime
portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per
esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in
servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.
Il limite del comma precedente non si applica:
a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei
comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati
disastrati, nonche' dei comuni terremotati del 1979, individuati
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita',
sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al
personale tecnico per la ricostruzione;
b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle
province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle
quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto
comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981,
n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i
posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere
costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le
assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque,
avvenire prima del 1 ottobre 1982;
c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica
approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati
della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i
posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non
possono aver luogo prima del 1 luglio 1982;
d) per il personale tecnico strettamente necessario per
l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione
della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state gia'
completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).
I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende
che hanno gia' esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono
procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle
nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale
disponibilita' per posti resisi vacanti nella pianta organica
approvata ed anche in altri settori.
La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica
per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta,
rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di
controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la
finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto
al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove
opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della
pianta organica dell'ente.
Il comitato regionale di controllo invia alla commissione
centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni
adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.
Ferme restando le modalita' di assunzione del personale
straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di
assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il
personale assunto per supplenza dei titolari.
La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero periodo
di assenza della titolare.
La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi',
in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si
tratti di posto unico in organico.
Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente
articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo
4-bis".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000
miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' elevato, rispettivamente, a
lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per
l'esercizio 1983.
Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500 miliardi
di lire.
Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire e'
ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti
secondo i parametri gia' adottati per i 4.000 miliardi di lire
previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.
38.
Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione
di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura
calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello
determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n. 43".
Dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 11-bis. - Agli effetti del presente decreto, con esclusione
di quanto previsto all'articolo 12, la spesa corrente pro capite e'
calcolata sulla base dei seguenti principi:
a) l'indice di spesa di cui al presente articolo e' ricavato
dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del
bilancio 1980 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di
cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n.
299;
b) la spesa e' decurtata delle quote consortili segnalate al
Ministero dell'interno a norma dell'articolo 12;
c) le classi di popolazione sono cosi' definite: meno di 1.000
abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da
5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a
99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, 500.000 ed oltre.
Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il
10 marzo 1982.
Nel certificato di cui all'articolo 6 da allegare al bilancio
1982 sono evidenziate le notizie relative alle entrate per servizi
consortili ed alle entrate e spese per servizi di carattere
produttivo.
Art. 11-ter. - All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, dopo il tredicesimo comma sono aggiunti i seguenti:
"I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo
europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e
prestiti, che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata
alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi
finanziari con decreti del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera
raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso
dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di
avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di
societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la
costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato
dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa',
sotto la sua personale responsabilita', corredato da una
dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi
albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo
dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia
per il completamento della parte dell'opera non coperta dai
contributi.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti
e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore
principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8
della delibera de CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari
sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro
temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle
opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori
secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo 2 della
legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le
modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari
presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e
le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il
loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle
domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo
"".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1982 e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno un fondo perequativo per la finanza
locale, con una dotazione di lire 200 miliardi, destinato ai comuni
con popolazione sino a ventimila abitanti, la cui spesa corrente pro
capite per l'anno 1980 sia inferiore a quella determinata ai sensi
dell'articolo 11-bis.
Ai fini di cui al comma precedente, dalla spesa corrente desunta
dal certificato finanziario allegato al bilancio 1980 sono detratte:
1) per i comuni aventi spese consortili, le quote consortili
previste nel titolo terzo dell'entrata del bilancio 1980, previa
comunicazione del loro ammontare al Ministero dell'interno da farsi,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 1982,
con attestazione a firma del sindaco e del segretario;
2) per i comuni terremotati, il trenta per cento della spesa
corrente;
3) per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni
interamente montani con popolazione fino a cinquemila abitanti, il
dieci per cento della spesa corrente.
Le erogazioni a carico del fondo devono essere contenute entro i
limiti dell'ammontare del fondo medesimo, la cui ripartizione a
favore dei comuni aventi diritto viene fatta ad iniziare da quelli
che si trovano piu' lontani rispetto alla spesa corrente pro capite
come sopra determinata, previa detrazione delle somme attribuite a
titolo perequativo a ciascun comune nel 1981, ai sensi dell'articolo
25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, i comuni
effettuano le conseguenti variazioni di bilancio, in eccedenza ai
limiti fissati all'articolo 4-bis.
I comuni devono utilizzare le somme assegnate prioritariamente per
l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi
esistenti.
Il Ministero dell'interno provvede a comunicare la ripartizione
entro il 30 giugno 1982".
All'articolo 13,
nel primo comma, le parole: "dell'importo dell'avanzo di
amministrazione risultante al 31 dicembre 1981" sono sostituite dalle
seguenti: "del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della
competenza 1981";
il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli avanzi di
gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno
entro il 31 maggio 1982";
il terzo comma e' soppresso;
il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti: "Le
province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti
sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei
conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte
degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresi' a
trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal
consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa
richieda.
Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai
Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il
piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai
quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso
la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno
registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la
cui spesa pro capite e' superiore alla media. La Corte puo' chiedere
dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.
La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i
risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon
andamento dell'azione amministrativa degli enti.
Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le
dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle
qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in
un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unita'. La
dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e'
aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai
primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella meta'
dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella
B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345".
All'articolo 14,
il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il sessanta per cento
degli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1981 sulle giacenze
nelle contabilita' speciali intestate ai comuni e alle province ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n.
299, e dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.
119, sono versati ad appositi conti correnti denominati
rispettivamente "Ministero dell'interno - Fondo perequativo dei
bilanci comunali per l'anno 1982" e "Ministero dell'interno - Fondo
perequativo dei bilanci provinciali per l'anno 1982"";
al secondo comma, le parole: "sul conto corrente" sono sostituite
dalle seguenti: "sui conti correnti";
al terzo comma, le parole: "Al predetto conto corrente" sono
sostituite dalle seguenti: "Ai predetti conti correnti" e le parole:
"del primo e secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "del
primo comma"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le somme
relative al pagamento degli interessi vincolati a norma del primo
comma sono progressivamente rimborsate ai comuni e alle province
aventi diritto mediante la utilizzazione degli introiti di cui al
comma precedente".
All'articolo 15,
nel primo comma, le parole: "del conto corrente" sono sostituite
dalle seguenti: "dei conti correnti" e sono aggiunte, in fine, le
parole: "e tra le province".
All'articolo 16,
nel primo comma, e' soppresso l'ultimo periodo;
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie
delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere
determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri
finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da
eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a
carico delle amministrazioni comunali".
All'articolo 17,
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente
esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa
distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1982. Le
deliberazioni comunicate entro il 1 febbraio 1932 hanno effetto sui
consumi verificatisi dal 1 gennaio 1982 e quelle comunicate
successivamente si applicano ai consumi verificatisi dal 1 aprile
1982";
l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 18,
nel quarto comma, alla lettera a) le parole: "400 metri quadrati"
sono sostituite dalle seguenti: "200 metri quadrati" e alla lettera
b) le parole: "superiore a 400" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore a 200";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli aumenti di cui ai commi precedenti, relativi alle tasse il cui
termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1981 al
31 gennaio 1982, possono essere versati senza applicazione di
sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 19,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le addizionali di cui al primo comma, dovute nel periodo dal 1 al
31 gennaio 1982, possono essere versate dai contribuenti senza
applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 20,
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare,
entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il
gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo
servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per
l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla
minore entita' sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli
aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del
cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare
la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve
essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo";
al terzo comma, le parole: "almeno il cinquanta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno il trenta per cento".
All'articolo 22, e' aggiunto il seguente comma:
"In ogni caso le entrate di competenza per l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili devono essere previste con
un incremento pari al sedici per cento rispetto alle entrate
definitivamente previste nel 1981. Qualora alla fine dell'esercizio
gli accertamenti per la suddetta imposta risultino inferiori alle
previsioni e la differenza non sia compensata da maggiori
accertamenti di altri tributi, essa e' corrisposta dallo Stato. Ove
gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera
maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali
previsti dal presente decreto".
L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle
ferrovie metropolitane per l'esercizio 1982, anche in deroga alle
vigenti disposizioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli
per un importo complessivo di 65 miliardi di lire, attingendo al
fondo di cui all'articolo 11.
Con successivo provvedimento:
a) saranno attribuiti agli stessi comuni, e ripartiti con decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
finanziamenti a fondo perduto per un ulteriore importo complessivo di
65 miliardi di lire;
b) sara' stabilito che a valere dal 1 gennaio 1983 i comuni di
Milano, Genova, Torino e Roma applicheranno addizionali straordinarie
sui propri tributi locali in misura tale da consentire un gettito
annuo pari al contributo a fondo perduto dello Stato".
All'articolo 24, e' aggiunto il seguente comma:
"In deroga a quanto disposto dal secondo e dal terzo comma
dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni e integrazioni, le regioni e gli enti gestori del
servizio possono adottare i provvedimenti di competenza per l'anno
1982, rispettivamente, entro il 30 giugno ed il 30 settembre dello
stesso anno".
All'articolo 25,
nel primo comma, le parole: "sono aumentati di dieci volte" sono
sostituite dalle seguenti: "sono aumentati di nove volte";
al secondo comma, nel capoverso, le parole: "in L. 1.000" sono
sostituite dalle seguenti: "in L. 500".
Dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - Le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e
22 non si applicano per i comuni disastrati per effetto del sisma del
novembre 1980, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981.
Per i comuni indicati nel comma precedente le disposizioni di cui
agli articoli 3, 24, primo comma, e 25 non si applicano limitatamente
all'anno 1982.
Per i comuni gravemente danneggiati dal sisma del novembre 1980,
individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22 maggio 1981, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 20 e, limitatamente all'anno 1982, quelle di cui
agli articoli 3, 24, primo comma, e 25".
All'articolo 26, il primo comma e' soppresso.
All'articolo 27, nel secondo comma, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente
e' finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le
regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro
spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione
delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa
legge".
Dopo l'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 27-bis. - Per i contributi erogati dalle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni nonche' dai loro consorzi e associazioni e
dalle comunita' montane a favore di aziende esercenti i pubblici
servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la
copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Art. 27-ter. - In attesa dell'emanazione della normativa regionale
di attuazione dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
concernente i principi e le procedure per la determinazione dei
contributi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale
di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge medesima, le
regioni sono autorizzate ad erogare, con atto della giunta regionale,
acconti bimestrali a favore delle aziende di trasporto pubbliche e
private che esercitano i servizi sopramenzionati.
Detti acconti sono determinati in ragione di un importo comunque
non superiore ad un sesto delle integrazioni di bilancio e contributi
di gestione disposti dai comuni e dalle province per l'esercizio
1981, nonche' delle erogazioni regionali corrisposte allo stesso
titolo per l'anno 1981.
Le erogazioni di cui ai commi precedenti non vengono computate agli
effetti di quanto previsto dall'articolo 26.
Art. 27-quater. - Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo
sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente
prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di
mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella
relazione generale sulla situazione economica del Paese".
E' soppresso il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151.
Art. 27-quinquies. - Per le aziende appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari
relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1982 e'
determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1981,
tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1981 per il
graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra,
in relazione ai valori monetari.
A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti
proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma
dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Art. 27-sexies. - Nella determinazione delle tariffe degli
acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda
speciale, si deve tener conto dei costi previsti nei bilanci
regolarmente approvati dai rispettivi consigli e dall'organo
regionale di controllo.
I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle
domande di revisione delle tariffe entro trenta giorni dal
ricevimento.
Decorso il termine suindicato senza che il comitato provinciale
prezzi si sia pronunciato, la revisione stessa si intende accordata
nella misura richiesta. La procedura sopra fissata si applica per le
revisioni tariffarie che non superano il limite del venti per cento
ed e' estesa agli acquedotti in concessione privata.
Art. 27-septies. - Le aziende in pareggio delle regioni, delle
province, dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma
personalita' giuridica, istituite per la gestione dei servizi di
pubblica utilita', possono contrarre, previa formale deliberazione
dei suddetti enti territoriali o loro consorzi e subordinatamente
alle prescritte autorizzazioni, prestiti obbligazionari con garanzia
reale sul patrimonio loro assegnato.
Art. 27-octies. - L'espressione "successive variazioni esecutive a
norma di legge", di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 18 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, deve intendersi
comprensiva di tutte le variazioni apportate ai bilanci di previsione
delle aziende, consorzi e servizi di trasporto, e recepite nei
bilanci consuntivi degli enti proprietari approvati dai competenti
organi regionali di controllo.
Gli enti locali interessati sono autorizzati, in via eccezionale e
limitatamente alle voci concernenti i contributi e le perdite dei
servizi di trasporto pubblico, ad apportare le relative variazioni
del certificato finanziario allegato al bilancio 1981 entro il
termine perentorio del 30 aprile 1982.
Art. 27-nonies. - A partire dall'esercizio 1982, il conto
consuntivo delle aziende pubbliche locali e' sottoposto all'esame di
un collegio di revisori dei conti nominato dal consiglio dell'ente
locale e composto di tre membri scelti fra gli iscritti agli ordini
professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e
tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.
Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.
I revisori dei conti possono essere invitati alle sedute della
commissione amministratrice dell'azienda senza diritto di voto.
Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarita'
contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria
dell'azienda, nonche' di attestare la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita
relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di
bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei
e risconti.
Nelle aziende pubbliche locali con almeno cento dipendenti o con un
volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio,
affiancato da tre esperti del settore, o da certificatori o da una
societa' di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad
esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio
redige una relazione per il consiglio dell'ente locale, in cui sono
quantificati in termini economici i dati della gestione aziendale e
le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a
parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di
categoria".
All'articolo 34, nel primo comma, le parole: "L. 40.000, con un
aumento di L. 10.000 per ogni miliardo di capitale in piu'" sono
sostituite dalle seguenti: "L. 40.000; societa' con capitale sociale
deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un
aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o
frazione di 10 miliardi".
All'articolo 36 e' aggiunto il seguente comma:
"Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di
gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio
e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna
comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire
1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita'".
Dopo l'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 36-bis. - Ai comuni terremotati della Basilicata e della
Campania dichiarati disastrati non si applica il divieto di contrarre
mutui di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, qualora gli eventi sismici abbiano
provocato la distruzione totale o parziale degli atti contabili.
In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, la quarta
trimestralita' dei trasferimenti statali per l'anno 1981 spettanti ai
comuni di cui al primo comma puo' essere erogata anche in pendenza
della deliberazione del conto consuntivo 1979.
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, all'emanazione delle
norme occorrenti per la presentazione dei rendiconti sostitutivi.
Art. 36-ter. - Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli
5, 5-bis e 12 del presente decreto sono considerati terremotati i
comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con
l'articolo 15 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con
l'articolo 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973,
n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979 di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre
1979, nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal
terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania e
della Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980.
Art. 36-quater. - Ai componenti la commissione istituita dal
Ministero dell'interno per la rilevazione del livello dei pubblici
servizi locali e per la ricerca dei parametri obiettivi per la
distribuzione delle risorse, di cui all'articolo 39 del decreto-legge
28 febbraio 1981, numero 38, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, compete il trattamento economico
attribuito ai componenti la commissione centrale per la finanza
locale. L'onere grava sul fondo di cui allo stesso articolo 39.
Art. 36-quinquies. - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in sede di prima applicazione
dell'istituto della perenzione amministrativa, per anno in cui
l'impegno si e' perfezionato va inteso l'esercizio finanziario in
cui, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n.
153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio
1980, n. 299, e' stata operata la verifica straordinaria dei residui.
Art. 36-sexies. - Per i comuni e le province che hanno in corso,
congiuntamente alla formazione del conto consuntivo 1980, la
revisione straordinaria dei residui attivi e passivi prescritta
dall'articolo 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, il
divieto alla contrazione di nuovi mutui stabilito dall'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421,
rimane sospeso fino al 31 ottobre 1982. Il termine previsto dal
quinto comma del medesimo articolo 29 e' parimenti prorogato al 31
ottobre 1982.
Art. 36-septies. - I comuni del Mezzogiorno hanno diritto alle
agevolazioni che sono previste, nel presente decreto, per i comuni la
cui spesa corrente pro capite e' inferiore alla media nazionale
calcolata ai sensi dell'articolo 11-bis, salvo per quanto riguarda la
destinazione degli avanzi di amministrazione.
Art. 36-octies. - Il tasso di interesse per il calcolo delle
annualita' di contributo sulla spesa di costruzione dei serbatoi
artificiali di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle
leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere uguale al saggio
ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del contributo,
aumentato di non piu' di un punto.
Per i contributi gia' concessi a partire dal 1 gennaio 1980 e'
ammessa la riliquidazione delle annualita' di contributo al tasso di
interesse fissato dal precedente comma".
All'articolo 37, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"All'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 13, valutato in lire 600 milioni per il 1982, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "semplificazione
dei controlli da parte della Corte dei conti".
All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente
decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 28 del presente decreto, nonche' con un'aliquota delle
maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
787, recante disposizioni fiscali urgenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA -
ROGNONI - LA MALFA -
FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA