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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Esenzioni da imposte dirette per gli immobili
con destinazione ad usi culturali
Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 5-bis - Immobili con destinazione ad usi culturali. - Non
concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del
reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla
imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni,
quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi
anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei
terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui
conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e
ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e
con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma
precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la
decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra
sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano
la decadenza dalle agevolazioni".