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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti
dalla lettera H), punto 4), della tabella A allegata al decreto-legge
23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1964, n. 1350, devono considerarsi compresi tutti i
processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati
per la produzione di gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione
autentica della lettera H), punto 4), della tabella A allegata al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.