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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni
fiscali urgenti, e' convertito in legge, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2 e' soppresso il penultimo capoverso.
All'articolo 3, ultimo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni
governative il cui termine ultimo di pagamento e' compreso nel
periodo tra il 31 dicembre 1981 ed il 31 gennaio 1982, possono essere
versati, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le concessioni governative in materia di proprieta' industriale
gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere
dal 1 gennaio 1982".
All'articolo 6:
al terzo comma, la parola: "sostituto" e' sostituita dalla
seguente: "sostituito";
al quarto comma, le parole: "luglio e novembre 1982" sono
sostituite dalle seguenti: "giugno e ottobre 1982".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto,
eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, e' di esclusiva
spettanza dell'erario ed e' destinato alla copertura degli oneri per
il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno
1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA