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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale
e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati,
con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce,
per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli
relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.
Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle
prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle
relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della
relazione medica.