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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentito importare, trasportare,
detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare
per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro
di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il
prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici
di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti
un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12
grammi per millilitri 100, una quantita' di alcole etilico non
superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra
sostanza o elementi in quantita' non superiore ai limiti di volta in
volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con quello della sanita'.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino
e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico puo' essere presente
in misura non superiore al 4 per cento in volume.
La denominazione "aceto" o "aceto di vino", come definito
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni,
deve essere accompagnata dalla denominazione "agro di vino". E' fatto
obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine "aceto".