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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali,
nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo
regolamento di applicazione ed esecuzione.