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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di
acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta'
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al
primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da
parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del
secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del
quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano
disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni.