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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350,
recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione
dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le
seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute
nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729,
devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale
sull'entrata".
"Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle
stesse, da stipulare tra lo Stato e le societa' concessionarie per
l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o
per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di
concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto
stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463".
L'articolo 5 e' soppresso.