Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sistema viario di grande comunicazione e' composto:
a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi
autostradali;
b) dalle strade che congiungono la rete viaria principale dello
Stato con quella degli Stati limitrofi, da quelle che costituiscono
le grandi direttrici del traffico nazionale, ivi comprese quelle
della Sicilia e Sardegna;
c) dai principali collegamenti interregionali e dalle strade di
collegamento con i porti di prima categoria e gli aeroporti di
particolare importanza.
Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le
regioni interessate ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
presenta alle Camere, per acquisire il parere delle competenti
commissioni permanenti, uno schema di decreto di classificazione
delle infrastrutture viarie di grande comunicazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, il Ministro dei
lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta, con proprio decreto,
entro i successivi trenta giorni, la classificazione di cui al
precedente comma.