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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria
abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la
richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni
impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un
ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata
trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento
impugnato o quello del quale si chiede il riesame".