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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in
materia previdenziale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e
dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati
nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla
variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975,
n. 160.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche
ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione
differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e
dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un
contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20
per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini
dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di
accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere
superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei
casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF
risulti inferiore a L. 1.250.000.
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e'
versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di
cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n.
155".
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - L'importo del contributo volontario dovuto per
l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori
dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione
di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, rapportato a mese".
All'articolo 3:
al secondo comma, dopo le parole: "aziende diretto-coltivatrici",
sono aggiunte le seguenti: ", coloniche e mezzadrili, e dai
rispettivi concedenti,";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il contributo previsto dal comma precedente e' stabilito nella
misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori
montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984.
Le misure minime e massime del contributo previste dal comma
precedente sono ridotte della meta'";
al terzo comma, le parole: "di cui al precedente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma";
al quarto comma, le parole: "di cui al secondo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo ed al terzo comma".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni
sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non
abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista
dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la
loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per
incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre
il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i
requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di
lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti
requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai
commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le
disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga
all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi
precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la
cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del
requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene,
in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
Dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai
datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilita'
speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello
Stato.
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di
credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti,
nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla data di
esazione".
All'articolo 14:
al primo comma, le parole: "e' riconosciuto dal 1 gennaio 1982"
sono sostituite dalle seguenti: "e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982
e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e,
comunque, non superiore a 101 giornate,";
il quarto comma e' soppresso;
al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite
dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno
1983" sono soppresse;
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli
anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano,
entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di non avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti
dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322,
e successive modificazioni e integrazioni";
al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole:
"periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31
dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la
data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono
liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo
indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata
secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la
liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti,
si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti
per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la
retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal
decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli
subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le
disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico
medesimo";
all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA