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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo
personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile
1980, n. 127, e' elevato a L. 500.000 annue.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA