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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389,
concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al sesto comma, le parole: "fino alla misura del 50 per cento"
sono sostituite con le altre: "nella misura del 50 per cento";
all'ottavo comma, le parole: "oggetto della domanda,
comprovato" sono sostituite con le altre: "ammesso, accertato";
il nono comma e' sostituito con il seguente:
"Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore
deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera
anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento
di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento
della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e
le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti
e collaudati con esito positivo";
l'ultimo comma e' sostituito con i seguenti:
"I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare in
concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purche' di
importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti
dall'articolo 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche societa', imprese
di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri
Paesi della Comunita' economica europea ed in compartecipazione con
essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con
preferenza, a parita' di condizione, per i consorzi e le
associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le
eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del
concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti
secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facolta' di cui sopra
e' autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento
del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di
un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento
in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per
cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione,
pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le
prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di
convenzione.
Non si applica la revisione dei prezzi agli importi
corrispondenti alle somme anticipate".
All'articolo 2:
al primo comma, le parole: "l'apporto di lire 980 miliardi"
sono sostituite con le altre: "l'apporto di lire 990 miliardi";
al secondo comma, dopo le parole: "di progetti speciali", sono
aggiunte le altre: "riguardanti prioritariamente: infrastrutture
funzionali allo sviluppo, acque, aree metropolitane, ricerca
scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per
l'impegno delle somme da parte del consiglio di amministrazione della
Cassa al 30 settembre 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - SIGNORILE -
ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA